Sommersa di insulti, Anita chiude i commenti e minaccia azioni legali

26 Mar 2024 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 2 minuti

anita olivieri sommersa di insulti

Anita Olivieri è stata sommersa di insulti.

L’ex gieffina è  stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, proprio colei che nel corso dei mesi è stata l’antagonista di Beatrice Luzzi. Quando ieri sera il pubblico ha premiato Perla Vatiero, l’ex gieffina ha iniziato a ballare roteando su se stessa: un po’ perché felice della vittoria di Perla (anche se era pronta a nominarla lo scorso mese) e forse un po’ perché felice della sconfitta dell’attrice.

Sommersa di insulti, Anita chiude i commenti e minaccia azioni legali

L’ex gieffina, tornata alla vita reale dopo essere stata eliminata dal pubblico, si è probabilmente accorta di non essere amatissima sui social, tant’è che è stata costretta a chiudere la sezione commenti di Instagram limitandone la pubblicazione. Sommersa di insulti ha pure iniziato a cancellare i commenti negativi e alla fine è stata costretta a pubblicare una storia in cui ha minacciato di intraprendere azioni legali.

“Lo dico così siete preparati, questa settimana partono le diffide” – ha scritto Anita su Instagram – “I commenti o post offensivi sui social sono puniti dal nostro legislatore all’art. 595 c.p., comma 3, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro oltre ad una condanna al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale in favore della persona offesa. In definitiva, l’immissione di commenti offensivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. e la relativa competenza per territorio, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, si radica nel luogo di domicilio dell’imputato in applicazione dei criteri suppletivi”.

E ancora:

“La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che nel caso di diffusione dei commenti (post, commenti) tramite social network quest’ultimi integrano il reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità a norma dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti ampliando e aggravando l’offesa con la capacità diffusiva del mezzo adoperato”.

Anita ha poi concluso: “Se pensate di essere protetti da uno schermo o qualche km di distanza, vi sbagliate ahimè“.

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